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Ordinanza — n. 28541/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28541/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28541/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza dei 27/11/2021 pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Padova ha applicato all'attuale ricorrente la pena da questi richiesta per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 28541/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla applicabilità dell'art. 129 cod.proc.pen.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti consumo di canapa ritiro della querela penale clausola di coscienza cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza dei 27/11/2021 pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Padova ha applicato all'attuale ricorrente la pena da questi richiesta per il reato di cui all'art.
art. 129 cod.proc.pen
Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla applicabilità dell'art. 129 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTHOURI WALID - C.U.I. 03NQRFQ nato il 24/04/1982 avverso la sentenza del 27/11/2021 del TRIBUNALE di PADOVAato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

2.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dei 27/11/2021 pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Padova ha applicato all'attuale ricorrente la pena da questi richiesta per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish).

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla applicabilità dell'art. 129 cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'atto di gravame presentato personalmente dall'imputato è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011; Sez.5, n.23631 del 19/03/2018,Rv.273282); né rileva che la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez.4-n.44401 del 24/05/2019, Rv.277695 - 01; Sez.6- n.48096 del 10/09/2018, Rv. 274221 - 01).

2. Va, peraltro, evidenziato che il motivo proposto ha ad oggetto doglianza non consentita. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, I in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, ai difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tra questi non figura la censura mossa dal ricorrente, che attiene, invece, alla verifica della motivazione in relazione alla sussistenza delle condizioni per una pronuncia ex. art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; il giudice nel pronunciare sentenza di patteggiamento resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti" (così testualmente, tra le altre, Sez. 6, n. 3819 del 19/12/2018, dep. 2019, Boutamara; nello stesso senso, tra le molte, Sez. 6, n. 6136 del 19/12/2018, dep. 2019, Xhemaiaj;

Sez. 4, n. 24514 dei 09/05/ 2018, Murati, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in coipa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente di pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca