Ordinanza — n. 28536/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza dei 24/11/2021 pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha applicato all'attuale ricorrente la pena da questi richiesta per plurimi reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce erronea qualificazione giuridica del fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28536/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente ha presentato rituale atto di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. peli. Tale rinuncia ha natura di atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, e da esso discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 591 lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISMAINI ABDELHAK nato il 07/07/1992 avverso la sentenza del 24/11/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAa o avviso alle parti; -udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dei 24/11/2021 pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha applicato all'attuale ricorrente la pena da questi richiesta per plurimi reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.
2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce erronea qualificazione giuridica del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente ha presentato rituale atto di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. peli. Tale rinuncia ha natura di atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, e da esso discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 591 lett.
d) cod. proc. per).
2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
3. Segue alla deciaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende. Co