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Ordinanza — n. 28533/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28533/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28533/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 19.01.2021 pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara ha applicato a Rameta Egrano e Gjeci Ermal la pena dagli stessi richiesta per i contestati reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento; Rameta Egrano articola un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Gjeci Erni& articola un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione degli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione tra i reati.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, articolo 589 comma 2 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28533/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente Rameta Egrano ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. pen. Tale rinuncia, avente natura di atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, produce l'effetto estintivo del gravame, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 591 lett.

Parole chiave

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individualizzazione della commisurazione penale adeguamento della pena attenuazione libera della pena circostanze aggravanti o attenuanti proporzionalità della pena gratificazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 19.01.2021 pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara ha applicato a Rameta Egrano e Gjeci Ermal la pena dagli stessi richiesta per i contestati reati di cui agli artt.
articolo 589 comma 2 cod. proc. pen
Il ricorrente Rameta Egrano ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAMETA EGRANO nato il 16/03/1992 G.JECI ERMAL nato il 09/06/1989 avverso la sentenza del 19/01/2021 del GIP TRIBUNALE di NOVARAato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19.01.2021 pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara ha applicato a Rameta Egrano e Gjeci Ermal la pena dagli stessi richiesta per i contestati reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.

2. Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento; Rameta Egrano articola un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Gjeci Erni& articola un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione degli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione tra i reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi vanno dichiarati inammissibili secondo le argomentazioni che seguono.

2. Il ricorrente Rameta Egrano ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. pen. Tale rinuncia, avente natura di atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, produce l'effetto estintivo del gravame, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 591 lett.

d) cod. proc. pen.

3. Il motivo di ricorso di Gieci Erni& ha ad oggetto doglianza non consentita. Va rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, I in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tra questi non figurano la censura mossa che attiene alla congruità degli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione tra i reati.

4. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

5. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e delle somme ritenute eque in favore della Cassa delle ammende, come in dispositivo, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

L l;Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro cinquecento per Rameta e di curo tremila per Gjeci in favore della Cassa delle Ammen