Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28530/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28530/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28530/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza dei 07/09/2021, la Corte d'Appello di Brescia, in accoglimento della richiesta del P.G. e dell'imputato ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del Tribunale di Bergamo in data 22/03/2021 - che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato il ricorrente responsabile dei reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 ed &l'art. 337 cod.pen. e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia-, rideterminava la pena inflitta secondo l'accordo intervenuto tra le parti.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod.proc.pen, art. 337 cod.pen, art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 28530/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

Parole chiave

Generato dall'IA
detenzione di stupefacenti licenziamento o risoluzione del contratto commisurazione della pena per traffico di stupefacenti consumo di canapa liberazione condizionale semiprigionia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod.proc.pen
e dell'imputato ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del Tribunale di Bergamo in data 22/03/2021 - che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato il ricorrente responsabile dei reati di cui all'art.
art. 337 cod.pen
309/1990 ed &l'art. 337 cod.pen.
art. 129 cod.proc.pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica del difetto di cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAMKHI YOUNESS nato il 04/08/1988 avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA(dato avviso alle parti; ( - udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dei 07/09/2021, la Corte d'Appello di Brescia, in accoglimento della richiesta del P.G. e dell'imputato ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del Tribunale di Bergamo in data 22/03/2021 - che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato il ricorrente responsabile dei reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 ed &l'art. 337 cod.pen. e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia-, rideterminava la pena inflitta secondo l'accordo intervenuto tra le parti.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica del difetto di cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. Come già evidenziato daiia giurisprudenza di legittimità nella vigenza dell'articolo 599, comma 4, cod.proc.pen., abrogato dalla L. 125/2008, le cui disposizioni sono state testualmente replicate dall'art. 599 bis, comma 1, cod.proc.pen. introdotto dalla L. 103/2017, il patteggiamento sulla pena in appello presuppone una pronuncia affermativa di responsabilità la quale - comportando la rinuncia ai motivi di censura - fa di per sé presumere l'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Ne consegue che, pur sussistendo il potere del giudice di appello di applicare, ricorrendone i presupposti, l'art. 129 coci.proc.pen., la dogiianza relativa alla mancata applicazione di tale norma, in sede di legittimità, non può risolversi in una denuncia di mera omissione formale o di genericità di tale delibazione- come avvenuto nella specie- ma deve contenere necessariamente l'indicazione degli elementi concreti che, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero dovuto condurre ad una declaratoria d'ufficio di proscioglimento (Sez.2, n.36870 del 17/04/2018, Rv.273431;Sez. 5, n. 19511 del 18/05/2006, Birra e altro, Rv. 234407;

Sez. 4, n. 403:13 del 04/10/2007, Ruggeri, Rv. 237784; Sez. 7, n. 29574 dei 26/06/2009, Bredice e altri, Rv. 244849).

3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 dei 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle