Ordinanza — n. 28528/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza dei 30/11/2021, la Corte d'appello di Milano, in accoglimento della richiesta del P.G. e degli imputati ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del Tribunale di Como in data 07/07/2021, che aveva dichiarato gli attuali ricorrenti responsabili dei reati di cui agli artt.110 cod.pen.- 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e 110- 337 cod. pen., e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia-, rideterminava la pena inflitta come da accordo intervenuto tra le parti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod.proc.pen; Ordinanza — n. 28528/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JLAIBI HICHAM nato il 12/07/1992 MORTABIT HAMZA nato il 12/08/1996 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOlato avviso alle part--ij udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dei 30/11/2021, la Corte d'appello di Milano, in accoglimento della richiesta del P.G. e degli imputati ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del Tribunale di Como in data 07/07/2021, che aveva dichiarato gli attuali ricorrenti responsabili dei reati di cui agli artt.110 cod.pen.- 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e 110- 337 cod. pen., e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia-, rideterminava la pena inflitta come da accordo intervenuto tra le parti.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI ricorsi sono inammissibili.
2. Come già evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza dell'articolo 599, comma 4, cod.proc.pen., abrogato dalla L. 125/2008, le cui disposizioni sono state testualmente replicate dall'art. 599 bis, comma 1, cod.proc.pen. introdotto dalla L. 103/2017, la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati - come avvenuto nella specie con riferimento alla riqualificazione giuridica del fatto - nè possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (cfr Sez.4, n.9857 del 12/02/2015, Rv.262448; Sez.4, n.53565 del 27/09/2017, Rv.271258, nonchè con riferimento ai vigente istituto di cui all'art. 599-bis cod.proc.pen.,Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258; Sez.5 n.29243 del 04/06/2018, Rv.273194).
4. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto daiia legge n. 103 del 2017.
5. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend