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Ordinanza — n. 28527/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28527/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28527/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza dei 26/10/2021, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha applicato a Anedda Christian e Arru Manuel la pena dagli stessi richiesta per plurimi reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i seguenti motivi; Anedda Christian articola un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla congruità della pena; Arru Manuel articola un unico motivo con il quale deduce erronea qualificazione giuridica dei fatto.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28527/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Va rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bís, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tra questi non figura la censura mossa dal ricorrente Anedda, che attiene, invece, alla verifica della motivazione in relazione alla congruità della pena applicata. All'evidenza, il motivo di ricorso, pertanto, esula dall'ambito di quelli consentiti.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti pena sproporzionata adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali gravità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza dei 26/10/2021, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha applicato a Anedda Christian e Arru Manuel la pena dagli stessi richiesta per plurimi reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANEDDA CHRISTIAN nato a CAGLIARI il 01/04/1979 ARRU MANUEL nato a CAGLIARI il 30/11/1988 avverso la sentenza del 26/10/2021 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARI[dato avviso alle parti; / udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dei 26/10/2021, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha applicato a Anedda Christian e Arru Manuel la pena dagli stessi richiesta per plurimi reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i seguenti motivi; Anedda Christian articola un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla congruità della pena; Arru Manuel articola un unico motivo con il quale deduce erronea qualificazione giuridica dei fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Va rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bís, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tra questi non figura la censura mossa dal ricorrente Anedda, che attiene, invece, alla verifica della motivazione in relazione alla congruità della pena applicata. All'evidenza, il motivo di ricorso, pertanto, esula dall'ambito di quelli consentiti.

2. Il motivo proposto dal ricorrente Arru è manifestamente infondato. Va ricordato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi deii'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dai testo dei provvedimento impugnato. (Sez. 1, n. 15553 dei 20/03/2018, Maugeri, Rv. 27261901); secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre l'errore manifesto quando sussiste realmente l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, sicché deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità: l'errata qualificazione giuridica del fatto può essere fatta valere solo dinanzi ad un evidente error in ludícando che "dissimuli un'illegale trattativa sul nomen iuris, ma non in presenza di una qualificazione che presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez.6, n.2721 del 08/01/2018, Rv.272026 - 01;

Sez.3, n.34902 del 24/06/2015, dep.17/08/2015, Rv.264153; Sez, 6, n. 15009 del 27.11.2012 dep. il 2.4.2013, Rv. 254865: Sez. 4, 11 mano 2010, n. 10692 Rv.246394 - 01). Nel caso di specie, non è prospettabile il vizio lamentato, in quanto la motivazione della sentenza è adeguata perché basata sugli atti di indagine in piena aderenza al chiaro tenore letterale dlelle imputazioni, peraltro neppure censurate dal ricorrente.

3. I ricorsi, quindi, devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell