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Ordinanza — n. 28524/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28524/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28524/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza pronunciata in data 29/04/2021 la Corte di appello di Cagliari-sez.dist. di Sassari confermava la sentenza emessa il 10/07/2020 dal Gup del Tribunale di Nuoro, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato Cassitta Carlotta Elisa responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 (concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti) e l'aveva condannata alla pena di anni due mesi otto di di reclusione ed euro 12.000,00 di multa.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod.pen, art. 110 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28524/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando un unico motivo, con il quale lamenta violazione dell'art. 110 cod.pen. in relazione all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze commisurazione della pena per traffico di stupefacenti partecipazione al reato consumo di canapa tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod.pen
di Sassari confermava la sentenza emessa il 10/07/2020 dal Gup del Tribunale di Nuoro, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato Cassitta Carlotta Elisa responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen.
art. 110 cod.pen
Avverso la sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando un unico motivo, con il quale lamenta violazione dell'art. 110 cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSITTA CARLOTTA ELISA nato a OLBIA il 07/05/1984 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 29/04/2021 la Corte di appello di Cagliari-sez.dist. di Sassari confermava la sentenza emessa il 10/07/2020 dal Gup del Tribunale di Nuoro, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato Cassitta Carlotta Elisa responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 (concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti) e l'aveva condannata alla pena di anni due mesi otto di di reclusione ed euro 12.000,00 di multa.

2. Avverso la sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando un unico motivo, con il quale lamenta violazione dell'art. 110 cod.pen. in relazione all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità con argomentazioni congrue e logiche, non sindacabili nel merito, evidenziando come le risultanze istruttorie consentivano di ritenere accertato la condotta concorsuale della ricorrente (consapevole contributo materiale all'altrui detenzione illecita realizzato mediante la messa a disposizione della propria auto per il trasporto dello stupefacente, svolgendo il ruolo di autista). La ricorrente, si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie. 3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

k 4 41:Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle amme