Ordinanza — n. 28518/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKHVLEDIANI IRAKLI nato il 01/12/1987 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAtdato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, su concorde richiesta delle parti, rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., in senso più favorevole all'imputato Akhvlediani Irakli la pena ritenuta di giustizia, comminatagli dal tribunale di Roma, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli, con sentenza di condanna del 17.4.2021.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28518/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, su concorde richiesta delle parti, rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., in senso più favorevole all'imputato Akhvlediani Irakli la pena ritenuta di giustizia, comminatagli dal tribunale di Roma, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli, con sentenza di condanna del 17.4.2021.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKHVLEDIANI IRAKLI nato il 01/12/1987 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAtdato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, su concorde richiesta delle parti, rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., in senso più favorevole all'imputato Akhvlediani Irakli la pena ritenuta di giustizia, comminatagli dal tribunale di Roma, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli, con sentenza di condanna del 17.4.2021.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando carenza di motivazione con riferimento alla mancata assoluzione del prevenuto dal reato di cui al capo a).
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, cc. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggel:to, tra l'altro, sentenze, come quella in esame, pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1