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Ordinanza — n. 28514/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28514/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28514/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MASE STEFANO nato a NAPOLI il 11/04/1965 PESCE ANTONIO nato a NAPOLI il 24/07/1964 PRESUTTI CARMINE nato a NAPOLI il 18/06/1959 RUOCCO PASQUALE nato a NAPOLI il 22/04/1991 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPCLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli riformava in favore degli imputati, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, in data 18.1.2021, aveva condannato Di Mase Stefano, Pesce Antonio, F'resutti Carmine e Ruocco Pasquale, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 110, 453, c.p., in rubrica loro ascritto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28514/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale attenuazione della pena cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MASE STEFANO nato a NAPOLI il 11/04/1965 PESCE ANTONIO nato a NAPOLI il 24/07/1964 PRESUTTI CARMINE nato a NAPOLI il 18/06/1959 RUOCCO PASQUALE nato a NAPOLI il 22/04/1991 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPCLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli riformava in favore degli imputati, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, in data 18.1.2021, aveva condannato Di Mase Stefano, Pesce Antonio, F'resutti Carmine e Ruocco Pasquale, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 110, 453, c.p., in rubrica loro ascritto.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione gli imputati, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché fondati su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto, immune da vizi, i ricorrenti in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse consAerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis