Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a qualified Cassation lawyer after 2017.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed it without the mandatory assistance of a qualified Cassation lawyer. Although the defendant argued for the annulment of the lower court's confirmation of his conviction, the law requires all appeals to the Supreme Court to be handled by a specific legal professional since August 2017. Consequently, the court rejected the personal filing as lacking standing and ordered the defendant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, co. 1, c.p.p.; Art. 1, co. 63, Law n. 103/2017: Appeals to the Court of Cassation filed personally by a party without a qualified defender are inadmissible as the personal filing mechanism was abolished, requiring mandatory representation by a specialist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC SIMONE nato a PALMANOVA il 26/07/1973 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trieste confermava la sentenza con cui il tribunale di Udine, in data 22.7.2016, aveva condannato Hudorovic Simone alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 494, c.p., in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato, lamentando vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato. Ed invero, come è noto, l'art. 1, co. 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha soppresso, con efficacia decorrente dal 3 agosto 2017, il periodo "Salvo che la parte non vi provveda personalmente," con cui si apriva il primo comma dell'art. 613, c.p.p. Ne consegue che nel processo penale vige ormai, a partire dalla data innanzi indicata del 3 agosto 2017, la regola secondo cui il giudizio davanti alla Corte di Cassazione può essere instaurato solo attraverso il patrocinio di un difensore tecnico, dotato di specifica abilitazione, in guanto, come recita la parte non abrogata del menzionato art. 613, co. 1, c.p.p., "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione".
Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l'ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall'art. 610, co. 5 bis, c.p.p. (coerentemente inserito nel disegno del legislatore, dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, sempre con effetto dal 3 agosto del 2017).
Applicando tali principi al caso in esame, il ricorso di cui si discute va dichiarato inammissibile, perché proposto personalmente dal prevenuto con dichiarazione sottoscritta dallo stesso imputato in data 17.5.2021. Ne consegue la completa irricevibilità della memoria con cui il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Di Bucchianico, insiste per l'accoglimento del ricorso.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende.