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Ordinanza — n. 28506/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper grounds and generic merit criticisms against a peace court verdict.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28506/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming a conviction for theft, citing violations of procedural rules and insufficient reasoning. The court rejected these arguments because the appeal relied on grounds not permitted for peace court judgments and consisted of generic merit criticisms rather than specific legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 606, co. 1, lett. a), b), c), c.p.p.; Art. 606, co. 2 bis, c.p.p.; Art. 616, c.p.p. Appeals against peace court judgments are inadmissible if based on generic merit criticisms or grounds not permitted by law, requiring specific, arguable legal objections.

Parole chiave

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peace court judgment cassation appeal inadmissibility grounds generic merit criticism procedural vices criminal procedure code legal reasoning minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, co. 1, lett. a), b), c), c.p.p.
Innanzitutto, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co.
Art. 606, co. 2 bis, c.p.p.
b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPATUZZI LUIGI nato a CAVA DE TIRRENI il 14/10/1968 avverso la sentenza del 16/06/2020 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Milano confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Milano, in data 30.10.2018, aveva condannato Spatuzzi Luigi alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni morali derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 612, c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; di inadeguata valutazione delle risultanze processuali, ai fini della ritenuta sussistenza del reato in contestazione e della responsabilità del prevenuto; di mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. 3 Preliminarmente va disattesa la richiesta del 14.2.2022 del difensore di fiducia dell'imputato, avv. Bosco, di partecipare all'odierna udienza e la successiva istanza di rinvio proposta il 10.3.2022 dal suddetto difensore per legittimo impedimento a comparire, trattandosi di udienza che si svolge in forma non partecipata, senza la presenza delle parti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 610, co. 1, e 611, co. 1, c.p.p.

4. Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile, per due ordini di ragioni. Innanzitutto, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a);

b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n.

11. D'altro canto, il ricorso appare fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto, immune da vizi, il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specific:he ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune clai colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C