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Ordinanza — n. 28505/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against peace court criminal judgment dismissed for inadmissibility due to procedural jurisdiction errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28505/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a peace court judgment regarding a public nuisance crime, arguing for specific legal errors and insufficient evidence evaluation. The court ruled the appeal inadmissible because it was filed against a peace court decision, which requires specific grounds under the Code of Criminal Procedure, and because the arguments were generic and failed to provide a specific critique of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, co. 1, lett. a), b), c), c.p.p.; Art. 606, co. 2 bis, c.p.p.; The appeal against a judgment of the peace court must be based solely on the vices listed in the first paragraph, and generic or repetitive arguments do not constitute a specific critique required for admissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility peace court jurisdiction public nuisance crime specific critique requirement procedural vices criminal law azione civile ricorso per risarcimento danni spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, co. 1, lett. a), b), c), c.p.p.
Innanzitutto, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co.
Art. 606, co. 2 bis, c.p.p.
b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art.
Art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEINARDI ANDREA nato a BERGAMO il 28/08/1949 avverso la sentenza del 10/03/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Bergamo con ermava 21-1 la sentenza con cui il giudice di pace di ApzIno/I -pirio, in data)4t2019, aveva condannato Meinardi Andrea alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato, in relazione al delitto di cui all'art. 582, c.p., in rubrica ascritto.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadegivata valutazione degli elementi di prova a difesa e di mancato riconoscimento della esimente di cui all'art. 52, c.p.; di applicazione dell'art. 530, co. 2, c.p.p.; di mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 590, c.p.; di liquidazione del danno patito dalla parte civile.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per due ordini di ragioni. Innanzitutto, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a);

b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n.

11. D'altro canto, il ricorso appare fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto, immune da vizi, il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de