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Ordinanza — n. 28501/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28501/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28501/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPOLI FABIO nato a PALERMO il 14/07/1990 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Termini Imerese, in data 16.10.2019, aveva condannato Tripoli Fabio alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di lesioni personali volontarie aggravate e in materia di armi, in rubrica ascrittigli.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28501/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPOLI FABIO nato a PALERMO il 14/07/1990 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Termini Imerese, in data 16.10.2019, aveva condannato Tripoli Fabio alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di lesioni personali volontarie aggravate e in materia di armi, in rubrica ascrittigli.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi caso di rigore traffico aggravato di stupefacenti multa disciplinare all'avvocato risarcimento per errore giudiziario gravi addebiti penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPOLI FABIO nato a PALERMO il 14/07/1990 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Termini Imerese, in data 16.10.2019, aveva condannato Tripoli Fabio alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di lesioni personali volontarie aggravate e in materia di armi, in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte di appello; di mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche; di ritenuta sussistenza della contestata recidiva; di dosimetria della pena.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, anche con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto, immune da vizi, il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R