Ordinanza — n. 28498/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUSANIO FRANCESCO nato a SARZANA il 02/06/1979 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA[ -dato-avv-i-so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata il 6.11.2020, la corte di appello di Genova confermava la sentenza con cui il tribunale della Spezia, in data 1.10.2019, aveva condannato Ausanio Francesco alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato in rubrica ascrittogli.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28498/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto tardivamente. Ed invero, come si evince dagli atti, la sentenza oggetto di ricorso è stata depositata nel termine di quindici giorni previsto dall'art. 544, co. 2, c.p.p. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 585, co. 1, lett. b), e co. 2, lett. c), il termine per proporre impugnazione, pari a trenata giorni, decorrente dal compimento del termine previsto dal citato art. 544, co. 2, c.p.p., scadeva il 22.12.2020, laddove il ricorso dell'imputato risulta depositato il 21.1.2021. Risulta, pertanto, integrata la causa generale di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUSANIO FRANCESCO nato a SARZANA il 02/06/1979 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA[ -dato-avv-i-so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata il 6.11.2020, la corte di appello di Genova confermava la sentenza con cui il tribunale della Spezia, in data 1.10.2019, aveva condannato Ausanio Francesco alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la nullità derivante dalla omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di ufficio.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto tardivamente. Ed invero, come si evince dagli atti, la sentenza oggetto di ricorso è stata depositata nel termine di quindici giorni previsto dall'art. 544, co. 2, c.p.p. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 585, co. 1, lett. b), e co. 2, lett. c), il termine per proporre impugnazione, pari a trenata giorni, decorrente dal compimento del termine previsto dal citato art. 544, co. 2, c.p.p., scadeva il 22.12.2020, laddove il ricorso dell'imputato risulta depositato il 21.1.2021. Risulta, pertanto, integrata la causa generale di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom