Criminal appeal dismissed as inadmissible because the lawyer was not registered in the Supreme Court's special barroll.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant's appointed lawyer, Sara Gelmi, was not registered in the special barroll required to practice before the Supreme Court. Consequently, the court ruled that the appeal must be signed by a qualified defender to avoid inadmissibility under Article 613 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, co. 1 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the petition, memorials, or new grounds are not signed by a defender registered in the special barroll of the Court, and the appellant is liable for costs due to evident inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATTANEO AGOSTINO nato a GAZZANIGA il 20/12/1965 avverso la sentenza del 12/02/2019 del GIUDICE DI PACE di BERGAMO( dato avviso alle parti; ; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 12.2.201<agiudice di pace di Bergamo condannava Cattaneo Agostino alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza del giudice di pace, ha proposto appello l'imputato, poi convertito in ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Sara Gelmi, del Foro di Bergamo, che, tuttavia, non risulta iscritta nell'albo dei difensori abilitati a patrocinare innanzi alla Corte di Cassazione. Per tale ragione il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che, ai sensi del disposto dell'art. 613, co. 1, c.p.p., nel giudizio di cassazione "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione".
3. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16