Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to merit-based grounds and lack of specific argumentation against second instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's reduction of the sentence to a fine and the revocation of conditional suspension, arguing for a detention penalty. The court rejected these claims as merit-based grievances and new arguments not scrutinizable at the legality stage, noting they merely reiterated points already dismissed in the second instance without providing specific, argumentative criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals based on merits or new substantive grounds are inadmissible, and appellants must demonstrate specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning rather than generic complaints.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULFARO ANTONIO nato a SANTA LUCIA DEL MELA il 02/08/1964 avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 7.5.2019, aveva condannato Sulfaro Antonio alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui all'art. 612, co. 2, c.p., in rubrica ascrittigli ai capi a) e b) dell'imputazione, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui al capo a), limitatamente al fatto commesso 1'8.3.2013, e al reato di cui al capo b), perché estinti per prescrizione, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio in senso favorevole al prevenuto.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali operata dalla corte territoriale e di illegalità della pena, in quanto il giudice di secondo grado, pur confermando la sentenza impugnata in relazione al capo a), anche se limitatamente ai fatti del 14.3.2013 e del 15.3.2013, rideterminava la pena inflitta nella misura di mesi uno di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata circostanza aggravante, sicché la pena da irrogare avrebbe dovuto essere quella pecuniaria e non detentiva, in relazione alla quale il ricorrente deduce anche la revoca della concessa sospensione condizionale della pena.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito, che per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio costituiscono anche motivi nuovi, del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, risolvendosi, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto, immune da vizi, il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 71- Senza tacere che il ricorrente non indica nessun apprezzabile interesse in ordine alla modifica della natura della pena irrogata, in considerazione della concessa sospensione condizionale, che costituisce in ogni caso un beneficio per l'imputato.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.