Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit-based criticisms and implicit mitigation recognition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued for the annulment of the lower court's conviction based on inadequate assessment of psychological elements and failure to grant generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic merit-based criticisms unsuitable for this stage and noted the lower court implicitly denied mitigation due to the crime's gravity and the defendant's prior record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 712 c.p.; Art. 62 bis c.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible when it relies on generic merit-based criticisms that cannot be scrutinized at the stage of legality, particularly when the lower court's reasoning is immune from vices and the appellant fails to provide a specific, argumentative critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRALIA GIOVANNI nato a CATANIA il 19/06/1971 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania confermava la sentenza con cui il tribunale di Catania, in data 19.7.2013, aveva condannato Petralia Giovanni alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in concorso, in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché violazione di legge, in ordine alla mancata riqualificazione del fatto, ai sensi dell'art. 712, c.p.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto, immune da vizi, il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
Manifestamente infondato, infine, deve ritenersi anche il motivo di ricorso sul mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis, c.p. Appare, infatti, evidente che, nel prendere in considerazione la gravità del fatto e l'esistenza a carico dell'imputato di precedenti penali specifici, al fine di ritenere equa la pena inflitta, la corte territoriale ha implicitamente riconosciuto che tali elementi siano da ostacolo al riconoscimento in favore del reo delle circostanze attenuanti generiche, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., sez.
IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172; sulla motivazione implicita della sentenza di appello cfr. Cass., sez. II, 12/02/2009, n. 8619).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co