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Ordinanza — n. 28470/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic merit-based criticisms not scrutinized in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28470/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged a partial reform of a conviction for attempted aggravated theft, arguing for reduced sentencing and recognition of mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic merit-based criticisms that cannot be examined in a jurisdictional review and were already dismissed at the appellate level.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The cassation court declares appeals inadmissible when they consist solely of generic merit-based criticisms that fail to provide specific, argumentative critique of the lower court's reasoning, as such reviews are reserved for the appellate jurisdiction.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic merit criticisms lack of specific argumentation procedural costs award appellate jurisdiction limits abbandono del procedimento per truffa sanzioni pecuniarie sanzione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANESCU FERDINAND nato il 14/09/1987 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato, limitatamente alla dosimetria della pena, la sentenza con cui il tribunale di Biella, in data 22.7.2015, aveva condannato Stanescu Ferdinand alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di tentato furto aggravato in concorso, in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale; di applicazione della contestata recidiva e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis, c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto, immune da vizi, il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in