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Ordinanza — n. 28468/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit-based criticisms not scrutinized in this stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28468/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing the lower courts failed to exclude contested recidivism. The court rejected this because the criticisms were generic, merit-based, and merely repeated arguments already dismissed on appeal without specific argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 609, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and argumentative; generic criticisms of merit or mere repetition of lower court arguments render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic merit criticism recidivism exclusion specific argumentation procedural costs recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAMAROSSA BENIAMINO nato a VENOSA il 30/03/1957 avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Torino, in data 1.8.2018, aveva condannato Gramarossa Beniamino alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato, in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge in punto di mancata esclusione della contestata recidiva.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto, immune da vizi, il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma i