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Ordinanza — n. 28464/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28464/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28464/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRBU NICU nato il 29/10/1979 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, su concorde richiesta delle parti, rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., in senso più favorevole all'imputato Sirbu Nicu la pena ritenuta di giustizia, comminatagli dal tribunale di Genova, in relazione ai reati di furto in rubrica ascrittigli, con sentenza di condanna del 27.11.2018.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28464/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, su concorde richiesta delle parti, rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., in senso più favorevole all'imputato Sirbu Nicu la pena ritenuta di giustizia, comminatagli dal tribunale di Genova, in relazione ai reati di furto in rubrica ascrittigli, con sentenza di condanna del 27.11.2018.

Parole chiave

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adeguamento della pena revisione della sentenza penale motivi di cassazione errore nella commisurazione della pena commisurazione della pena per rapina scemata imputabilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRBU NICU nato il 29/10/1979 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, su concorde richiesta delle parti, rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., in senso più favorevole all'imputato Sirbu Nicu la pena ritenuta di giustizia, comminatagli dal tribunale di Genova, in relazione ai reati di furto in rubrica ascrittigli, con sentenza di condanna del 27.11.2018.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando carenza di motivazione con riferimento alla mancata valutazione circa la sussistenza o meno delle circostanze aggravanti (che peraltro non risultano contestate) e della recidiva.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, sentenze, come quella in esame, pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom