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Ordinanza — n. 28461/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28461/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28461/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARBAL ABDESSAMAD nato il 04/06/1989 avverso la sentenza del 20/03/2021 del TRIBUNALE di BRESCIArlo avviso alle parti2 udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., il tribunale di Brescia applicava nei confronti di Zarbal Abdessamad, in relazione al reato in rubrica ascrittogli, la pena ritenuta di giustizia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28461/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione in suo favore della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi che possono invocarsi punibilità motivi di rigore cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARBAL ABDESSAMAD nato il 04/06/1989 avverso la sentenza del 20/03/2021 del TRIBUNALE di BRESCIArlo avviso alle parti2 udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., il tribunale di Brescia applicava nei confronti di Zarbal Abdessamad, in relazione al reato in rubrica ascrittogli, la pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione in suo favore della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice dì rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017. Ed invero, il secondo periodo di tale disposizione normativa prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza, circostanze tutte non configurabili nel caso in esame.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso i