Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28460/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper grounds regarding peace court sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28460/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge a peace court sentencing decision using grounds reserved for appeals against second-instance judgments. The appellant argued for inadequate evaluation of evidence, but the court noted that peace court rulings fall under specific statutory limitations regarding appeal grounds. Consequently, the court ruled that only specific procedural defects could be raised, rejecting the broader claims and ordering the appellant to pay costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, co. 1, lett. a); b) e c), c.p.p.; Art. 606, co. 2 bis, c.p.p.: Appeals against peace court sentencing decisions are inadmissible if based on grounds of inadequate evaluation of evidence or insufficient reasoning, as such defects are excluded by law for this specific jurisdictional level.

Parole chiave

Generato dall'IA
peace court sentencing inadmissible appeal procedural grounds second instance review judicial reasoning defects minaccia nel diritto penale motivi di competenza censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, co. 1, lett. a); b) e c), c.p.p.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co.
Art. 606, co. 2 bis, c.p.p.
b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art.
Art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
582 e 612, c.p., in rubrica ascrittigli, assolvendolo dal reato di cui all'art. 582, c.p., perché il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINO GENNARO nato a BONITO il 06/03/1944 avverso la sentenza del 13/10/2020 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Benevento riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato la sentenza con cui il giudice di pace di Ariano Irpino, in data 7.11.2019, aveva condannato Fino Gennaro alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 582 e 612, c.p., in rubrica ascrittigli, assolvendolo dal reato di cui all'art. 582, c.p., perché il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali, a partire dalle dichiarazioni delle persone offese, da parte del giudice di appello.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a);

b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n.

11. E tali, vizi cioè relativi al percorso motivazionale seguito dal giudice di secondo grado, appaiono i vizi denunciati dall'imputato.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R