Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual complaints and lack of specific evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Niang Wali Gallo inadmissible. The defendant argued that the Court of Appeal failed to adequately address evidence suggesting he was not responsible for the illegal waste shipment, claiming sole responsibility lay with another individual. The court rejected this because the appeal relied on generic factual complaints and vague references to alternative interpretations of the customs document without specifying new evidence, which is prohibited in a review of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on factual complaints or if the grounds are too generic and do not specify the evidence required to challenge the lower court's factual findings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG WALI GALLO nato il 06/03/1972 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Considerato che con sentenza del 19 maggio 2021 la Corte d'appello di Genova . ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 4 luglio 2019, con cui l'imputato Niang Wali Gallo era stato dichiarato responsabile dei reati a lui ascritti di cui agli artt. 110 cod. pen., 259 d.lgs. 152/2006 e 2, punto 35, lett.
f) e g), del Regolamento CEE 1013/2016 - per aver effettuato una spedizione illegale di rifiuti, anche pericolosi, in contrasto con la normativa, nazionale ed europea, vigente in materia (capo 1) -, e di cui agli artt. 483 e 61, n. 2, cod. pen.- per aver attestato falsamente nella bolletta doganale del 17/11/2016 circostanze relative ai prodotti oggetto della spedizione (capo 2) -, ed era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione. Considerato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, l'imputato, lamentando, con motivo unico, la mancanza di motivazione quanto all'accertamento di responsabilità, non avendo la Corte d'appello, nel confermare la pronuncia di primo grado, considerato adeguatamente tutte le emergenze probatorie, dalle quali emergerebbe la circostanza che la spedizione imputata al Niang, in concorso con Dieng Modou, sarebbe da attribuirsi esclusivamente a quest'ultimo.
Ritenuto che il ricorso è inammissibile, poiché affidato a doglianze in punto di fatto - in particolare, quanto alla estraneità dell'imputato ai fatti di organizzazione della spedizione e della relativa messa in atto -, per mezzo delle quali la difesa dell'imputato tenta di prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie - in particolare, dell'evidenza probatoria in base alla quale il Niang appare quale "esportatore" nella bolletta doganale del 17/11/2016 - a disposizione del giudice di merito, così proponendo censure non consentite in sede di legittimità.
Rilevato peraltro che il motivo cui è stato affidato il ricorso riproduce profili di censura che la Corte d'appello di Genova ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici; il giudice di secondo grado, infatti, ha richiamato il dato in base al quale il Niang risultava indicato come "esportatore" nella bolletta doganale del 17/11/2016; la motivazione della Corte territoriale è sul punto sufficiente, dando completa risposta ai motivi su cui la difesa dell'imputato Niang aveva fondato il proprio atto di appello; a fronte di una simile adeguata motivazione il ricorrente, in modo del tutto generico, si richiama a presunti elementi di prova i quali sarebbero, a detta della difesa, idonei ad escludere la partecipazione del Niang all'attività di esportazione dei prodotti, senza però specificare tali elementi e !a loro valenza, con la conseguente inammissibilità di tali rilievi sia a causa della loro genericità sia a causa del loro contenuto meramente valutativo, non consentito in questa sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 1GL: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2022 Il Consigliere es