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Ordinanza — n. 28190/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 129 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28190/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the exact ground for non-punishment under Article 129 of the Criminal Procedure Code. Although the defense cited the article generally, the court found the reasoning disconnected from the specific facts and the lower court's detailed analysis of the evidence, including the defendant's confession. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; An appeal for cassation based on a lack of reasoning regarding Article 129 grounds is inadmissible if the appellant fails to specify which ground applies and the lower court's decision is not critically analyzed.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Grounds for Non-Punishment Inadmissible Appeal Lack of Specificity Cassation Review Confession in Flagrante Procedural Defect azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, avverso la sentenza di secondo grado, lamentando, con motivo unico, il difetto di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod proc.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, avverso la sentenza di secondo grado, lamentando, con motivo unico, il difetto di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod proc.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PISA ANTONIO nato a NAPOLI il 08/07/1998 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Considerato che con sentenza del 1 ottobre 2021 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli con cui l'imputato De Pisa Antonio era stato ritenuto responsabile del reato a lui ascritto, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa e al pagamento delle spese processuali.

Considerato che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, avverso la sentenza di secondo grado, lamentando, con motivo unico, il difetto di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod proc. pen. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità, risultando disancorato dal contenuto motivazionale della pronuncia impugnata e non scandito da critica analisi delle argomentazioni poste a base di quest'ultima; del tutto genericamente, infatti, la difesa richiama l'art. 129 cod. proc. pen., senza precisare quale causa di non punibilità ricorrerebbe nel caso di specie; peraltro, la motivazione della sentenza impugnata non appare censurabile per difetto di motivazione in ordine alla mancata verifica della sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., anche alla luce del fatto che la penale responsabilità dell'imputato risulta chiaramente, nel caso di specie, dal compendio probatorio, compresa la confessione avvenuta a seguito di arresto in flagranza.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presid