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Ordinanza — n. 28184/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence as it violates procedural rules for cassation appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28184/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Oliverio Fedele's appeal against a plea bargain sentence inadmissible de plano. Fedele argued for a violation of law and lack of reasoning, but the Court held that such appeals do not fall under the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected immediately without a full examination of the merits, and Fedele was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless they fall within the specific grounds enumerated in Article 448, paragraph 2-bis, as the Court must rule de plano on non-compliance.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility procedural exhaustion de plano ruling Italian criminal procedure impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERIO FEDELE nato a CROTONE il 19/04/1985 avverso la sentenza del 12/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CROTONEdato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Fedele Oliverio avverso la sentenza del Tribunale di Crotone del 12 novembre 2021 che ha applicato la pena concordata fra le parti per i delitti al medesimo ascritti; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alle argomentazioni spese dal Tribunale;

Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugno 2022.