Ordinanza — n. 28182/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOUWALID RAFIK nato il 05/05/1988 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINO[dato avviso alle partiT-1 udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che l'imputato Abouwalid Rafik ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino indicata in epigrafe; Considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto proposto personalmente dall'interessato e non da difensore abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28182/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto proposto personalmente dall'interessato e non da difensore abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOUWALID RAFIK nato il 05/05/1988 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINO[dato avviso alle partiT-1 udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che l'imputato Abouwalid Rafik ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino indicata in epigrafe; Considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto proposto personalmente dall'interessato e non da difensore abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugne 2,022 Il Consig ere estensore Il Presidente