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Ordinanza — n. 28180/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for procedural violation claims lacking nullity consequences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28180/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Zaouali Riheb inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of his aggravated theft conviction, arguing procedural violations regarding evidence evaluation and legal application. The court rejected these claims because violations of the specified procedural rules do not automatically render the trial null and void, and the alleged error in law was not a substantive misapplication of criminal law.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 533 cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: Procedural violations are only admissible as grounds for appeal if they cause invalidity of the trial, excluding mere errors in evidence assessment or non-substantive legal errors.

Parole chiave

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procedural violation nullity evidence evaluation rules error in law substantive aggravated theft conviction Italian criminal procedure doppia punibilità rapina qualificata imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett.
Art. 533 cod. proc. pen.
ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art.
Art. 192 cod. proc. pen.
Considerato, altresì, che inammissibile è la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen.
art. 192 cod.proc.pen
Considerato, altresì, che inammissibile è la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen.
art. 606 cod.proc.pen
b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012
ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv.
Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015
253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv.
Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016
264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv.
Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018
271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv.
Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020
274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997
c dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv.
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016
208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAOUALI RIHEB nato il 07/11/1995 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Zaouali Riheb ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale sono lamentati vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, tende ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;

Considerato, altresì, che inammissibile è la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett.

c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett.

b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il consiglieré-èstensore Il