Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for containing mere factual complaints and lack of specific legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of aggravated theft, but the court ruled that the complaints were merely expressions of dissatisfaction with facts rather than specific legal critiques. Consequently, the appeal failed because it did not meet the strict requirements for admissibility in a court of last resort.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they consist solely of mere complaints about factual findings without specific criticism of the legal reasoning or identification of procedural errors.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINI MASSIMO nato a MOSCIANO SANT'ANGELO il 03/01/1972 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Martini Massimo ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 0-2 Il Consigli sore Il P