Ordinanza — n. 28178/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PLESCAN COSTEL nato a COMANESTI( ROMANIA) il 13/05/1981 BLANARIU VASILE REMUS nato a COMANESTI( ROMANIA) il 02/02/1978 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Plescan Costei e Blanariu Vasileremus ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale gli imputati erano stati riconosciuti responsabili del reato di associazione per delinquere e furto pluriaggravato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28178/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PLESCAN COSTEL nato a COMANESTI( ROMANIA) il 13/05/1981 BLANARIU VASILE REMUS nato a COMANESTI( ROMANIA) il 02/02/1978 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Plescan Costei e Blanariu Vasileremus ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale gli imputati erano stati riconosciuti responsabili del reato di associazione per delinquere e furto pluriaggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale sono lamentati vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato associativo, oltre ad essere generico, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che tende ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle amme