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Ordinanza — n. 28177/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for theft, citing lack of logical flaws in lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28177/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the conviction for theft. The appellant argued for a different factual reconstruction and challenged the classification of a specific act, but the court found these arguments merely repetitive or unsupported. The decision rests on the principle that appellate review is limited to identifying logical or legal errors in the lower court's motivation, which was deemed sufficient and compliant with statutory requirements.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own assessment for the trial court's unless the latter's reasoning contains logical or legal flaws, as the lower court's motivation must simply be free of such defects to satisfy the obligation of reasoning.

Parole chiave

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appellate review limitations logical reasoning defects theft conviction appeal judicial motivation standards inadmissible appeal discretionary sentencing review cassation jurisdiction scope indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDRECA ERION nato il 25/09/1986 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Ndreca Erion ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile di diversi reati di furto; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale sono denunciati vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, tende ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto ascritto al capo n.

5) nel reato di violazione di domicilio, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, giacché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag. 6 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento de somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così