Ordinanza — n. 28176/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHILLE ALESSANDRO nato a MESSINA il 20/06/1967 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; / / / Rilevato che Chillè Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato e per il reato previsto dall'art. 4 I. 110/75;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 28176/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4 I. 110/75;
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHILLE ALESSANDRO nato a MESSINA il 20/06/1967 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; / / / Rilevato che Chillè Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato e per il reato previsto dall'art. 4 I. 110/75;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la riconosciuta affermazione di responsabilità per il reato di furto, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la riconosciuta affermazione di responsabilità per il reato previsto dall'art. 4 I. 110/75, non si confronta con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata;
Considerato il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2022 Il consigli sténsore