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Ordinanza — n. 28175/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28175/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28175/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUDA CARMELINA nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 31/08/1963 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; l Rilevato che Buda Carmelina ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Regesto Legislator

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art. 192 cod.proc.pen, art. 606 cod.proc.pen, art. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 28175/2022 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; Considerato che è inammissibile la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett.

Parole chiave

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difesa penale accusa penale circostanza aggravante furto di lieve entità imputazione di furto azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod.proc.pen
pen., l'inammissibilità; Considerato che è inammissibile la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen.
art. 606 cod.proc.pen
b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett.
art. 54 cod. pen
Considerato che le doglianze afferenti alla mancata applicazione dell'art. 54 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUDA CARMELINA nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 31/08/1963 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; l Rilevato che Buda Carmelina ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; Considerato che è inammissibile la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett.

c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett.

b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). Considerato che le doglianze afferenti alla mancata applicazione dell'art. 54 cod. pen. non risultano proposte in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il