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Ordinanza — n. 28174/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28174/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28174/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GILBERTI IVANO nato a CONCESIO il 07/06/1961 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Gilberti Ivano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto monoaggravato; Considerato che con il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n.4 e 62 n. 6 cod.pen..

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28174/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n.4 e 62 n. 6 cod.pen..

Parole chiave

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indagine per furto reato flagrante furto aggravato tentato furto principio della doppia incriminazione furto di lieve entità
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GILBERTI IVANO nato a CONCESIO il 07/06/1961 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Gilberti Ivano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto monoaggravato; Considerato che con il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n.4 e 62 n. 6 cod.pen..

è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); Considerato, quindi, che si tratta di doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno i 2022 Il ConsiOére tensore Il Presiden