Ordinanza — n. 28173/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO SALVATORE nato a SOMMA VESUVIANA il 04/09/1976 DI CICCO CLEMENTE nato a ACERRA il 10/02/1983 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Salvatore Esposito e Clemente Di Cicco avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 marzo 2021 di condanna al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28173/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (si legga l'accurata valutazione della prova da pagina 3 dell'impugnata sentenza); Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO SALVATORE nato a SOMMA VESUVIANA il 04/09/1976 DI CICCO CLEMENTE nato a ACERRA il 10/02/1983 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Salvatore Esposito e Clemente Di Cicco avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 marzo 2021 di condanna al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (si legga l'accurata valutazione della prova da pagina 3 dell'impugnata sentenza); Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugno 2022.