Ordinanza — n. 28169/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BAROSI TIZIANO nato a PIETRASANTA il 24/07/1973 CORDUA DOMENICO nato a CUTRO il 01/01/1977 avverso la sentenza del 05/11/2018 del TRIBUNALE di MANTOVArdato avviso alle parti; l udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Tiziano Barosi e Domenico Cordua avverso la sentenza del Tribunale di Mantova che ha applicato ai medesimi la pena concordata fra le parti per i delitti di furto, tentato e consumato, loro ascritti; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28169/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica dei presupposti di applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BAROSI TIZIANO nato a PIETRASANTA il 24/07/1973 CORDUA DOMENICO nato a CUTRO il 01/01/1977 avverso la sentenza del 05/11/2018 del TRIBUNALE di MANTOVArdato avviso alle parti; l udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Tiziano Barosi e Domenico Cordua avverso la sentenza del Tribunale di Mantova che ha applicato ai medesimi la pena concordata fra le parti per i delitti di furto, tentato e consumato, loro ascritti; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica dei presupposti di applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugno 2022