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Ordinanza — n. 28166/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28166/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28166/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORELLA FRANCO nato a LATINA il 05/04/1964 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Franco Borella avverso la sentenza della Corte di appello di Roma dell'8 giugno 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; - alla mancata derubricazione nell'ipotesi di cui all'art. 217 legge.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28166/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 217 legge.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta lotta contro la frode truffa in materia di credito irregolarità finanziarie falsità in documenti frode fiscale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORELLA FRANCO nato a LATINA il 05/04/1964 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Franco Borella avverso la sentenza della Corte di appello di Roma dell'8 giugno 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; - alla mancata derubricazione nell'ipotesi di cui all'art. 217 legge.

Fall.; - alla misura della pena; Considerato che il motivo di ricorso non si coniugano con le doglianze proposte con l'atto di appello la cui genericità era tale da non consentire adeguate risposte e certo non sui punti poi sviluppati in sede di ricorso; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugno 2022.