Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for mere factual disputes inadmissible in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Mauro Colarusso's appeal against his aggravated theft conviction inadmissible. The appellant argued for a violation of law and flawed reasoning regarding his guilt and the statutory aggravating circumstance under Article 625 of the Penal Code. The court rejected these claims because they constituted mere factual disputes rather than legal errors, which are not admissible in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 n. 4 cod. pen.; Appeals based solely on factual disagreements regarding guilt or the existence of aggravating circumstances are inadmissible in cassation proceedings as they do not constitute a violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLARUSSO MAURO nato a TORRE LE NOCELLE il 28/06/1974 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Mauro Colarusso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla declaratoria di colpevolezza del prevenuto; - alla ritenuta sussistenza della aggravante prevista dall'art. 625 n. 4 cod. pen.;
Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente e la configurabilità della ritenuta aggravante (quest'ultima neppure oggetto di specifica doglianza in appello), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (leggasi la sentenza impugnata da pagina 2); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugno 2022