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Ordinanza — n. 28161/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28161/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28161/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO PIERPAOLO nato a NAPOLI il 09/11/1989 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Pierpaolo Bruno avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al dinego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che le invocate attenuanti sono già state riconosciute; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28161/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugno 2022.

Parole chiave

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aggravamento della pena attenuazione della pena commisurazione della pena per rapina gravi addebiti penali sanzioni penali modifica della sentenza
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO PIERPAOLO nato a NAPOLI il 09/11/1989 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Pierpaolo Bruno avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al dinego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che le invocate attenuanti sono già state riconosciute; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugno 2022.