Sentenza — n. 28159/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OSEGH THOMAS nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; SENTENZA Sul ricorso proposto da Thonnas Osegh avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 20 ottobre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 489 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla misura della pena considerando la riqualificazione della condotta; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata riduzione della pena è fondato posto che l'art. 489 cod. pen. prevede una ulteriore diminuzione di un terzo della pena da irrogare, diminuzione che la Corte di appello non ha operato; Considerato però che, nel frattempo, è decorso il termine di prescrizione del delitto contestato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 489 cod. pen; Sentenza — n. 28159/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso, in Roma il 15 giugno 2022.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OSEGH THOMAS nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; SENTENZA Sul ricorso proposto da Thonnas Osegh avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 20 ottobre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 489 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla misura della pena considerando la riqualificazione della condotta; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata riduzione della pena è fondato posto che l'art. 489 cod. pen. prevede una ulteriore diminuzione di un terzo della pena da irrogare, diminuzione che la Corte di appello non ha operato; Considerato però che, nel frattempo, è decorso il termine di prescrizione del delitto contestato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso, in Roma il 15 giugno 2022.