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Ordinanza — n. 28152/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28152/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28152/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MAAROUFI MANDI nato il 03/12/1979 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Mahdi El Maaroufi avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 27 novembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali come contestatogli al capo C della rubrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28152/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio; Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è privo di specificità sia interna perché non concretamente argomentato, sia esterna perché non affronta il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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corresponsabilità della vittima responsabilità personale accertamenti medici peritali responsabilità medica motivi medici causalità della lesione alla spalla
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MAAROUFI MANDI nato il 03/12/1979 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Mahdi El Maaroufi avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 27 novembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali come contestatogli al capo C della rubrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata;

Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio; Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è privo di specificità sia interna perché non concretamente argomentato, sia esterna perché non affronta il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugno 2022.