Ordinanza — n. 28151/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: YEHUDAR HADAR - C.U.I. 04KCAU4 nato il 09/06/1972 DARASELIA KHVICHA - C.U.I. 04IEN3B nato il 30/03/1975 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Hadar Yehudar e Khvicha Daraselia avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 1 ottobre 2020 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato loro ascritto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28151/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: YEHUDAR HADAR - C.U.I. 04KCAU4 nato il 09/06/1972 DARASELIA KHVICHA - C.U.I. 04IEN3B nato il 30/03/1975 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Hadar Yehudar e Khvicha Daraselia avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 1 ottobre 2020 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato loro ascritto;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza dei prevenuti; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (si leggano le argomentazioni della Corte alle pagine 3 e 5 dell'impugnata sentenza);
Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsk e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugn