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Ordinanza — n. 28150/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28150/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28150/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGAZZI ENZO nato a MONDOVI il 02/09/1963 avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONA[dato avviso alle parti; /i udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Enzo Agazzi avverso la sentenza del Tribunale di Savona del 13 luglio 2021 di condanna del medesimo alla pena concordata fra le parti per i reati elencati in rubrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. ed alle statuizioni di cui all'art. 69 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 28150/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che i motivi di ricorso dedotti non rientrano fra quelli che ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative ammende per infrazione procedurale motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
ed alle statuizioni di cui all'art. 69 cod. pen.;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGAZZI ENZO nato a MONDOVI il 02/09/1963 avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONA[dato avviso alle parti; /i udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Enzo Agazzi avverso la sentenza del Tribunale di Savona del 13 luglio 2021 di condanna del medesimo alla pena concordata fra le parti per i reati elencati in rubrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. ed alle statuizioni di cui all'art. 69 cod. pen.;

Ritenuto che i motivi di ricorso dedotti non rientrano fra quelli che ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugno 2022.