Ordinanza — n. 28146/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RODIO CONCETTINA nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 01/06/1972 MANCUSO GIACINTO nato a CROTONE il 07/11/1966 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Concettina Rodio e Giacinto Mancuso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 4 maggio 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per i reati meglio indicati in rubrica, di ricettazione e furto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28146/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RODIO CONCETTINA nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 01/06/1972 MANCUSO GIACINTO nato a CROTONE il 07/11/1966 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Concettina Rodio e Giacinto Mancuso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 4 maggio 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per i reati meglio indicati in rubrica, di ricettazione e furto;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio; - alla intervenuta estinzione dei reati; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato come il motivo afferente la prescrizione dei reati in data antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata (il decorso successivo è irrilevante in considerazione della inammissibilità dei motivi di ricorso) è manifestamente infondato posto che il termine è rimasto sospeso fra il 24 marzo 2017 ed il 20 febbraio 2018 e fra il 3 maggio ed il 15 novembre 2018;
Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugn