Ordinanza — n. 28145/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LORENZO GIORGIO nato a NOVOLI il 20/06/1965 COPPOLA VINCENZO SALVATORE nato a COPERTINO il 03/04/1954 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Giorgio Lorenzo e da Vincenzo Salvatore Coppola avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste dell'Il novembre 2020 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per i reati meglio indicati in rubrica;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28145/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LORENZO GIORGIO nato a NOVOLI il 20/06/1965 COPPOLA VINCENZO SALVATORE nato a COPERTINO il 03/04/1954 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Giorgio Lorenzo e da Vincenzo Salvatore Coppola avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste dell'Il novembre 2020 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per i reati meglio indicati in rubrica;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione, sia Lorenzo, sia Coppola, alla ritenuta loro colpevolezza in base all'avvenuto riconoscimento fotografico; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che gli effettuati riconoscimenti dovessero considerarsi attendibili alla stregua delle considerazioni fatte da pagina 15 dell'impugnata sentenza;
Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili ricorsa; e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugno