Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for bankruptcy crime due to lack of procedural vices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the convicted party's claims regarding the subjective element of the crime and the application of Article 131 bis of the Penal Code. The court found the lower court's reasoning logically sound and free from manifest vices, noting that the appellant's arguments were either unsupported by established case law or entirely new. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the contested judgment lacks manifest vices of reasoning or when the appellant's arguments contradict established jurisprudence without providing new legal grounds.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO CARMINE nato a RENDE il 25/11/1957 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Carmine Iorio avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 14 ottobre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 217 legge fall.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta punibilità del prevenuto anche a titolo di colpa; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; - alla misura della pena accessoria;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo del reato è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, oltre ad essere motivo inedito; Considerato che i motivi di ricorso relativi all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed alla misura della pena sono entrambi manifestamente infondati posto su entrambi i punti la motivazione della corte territoriale è palesemente priva di manifesti vizi logici; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nulla sulle spese di parte civile non avendo la stessa fornito contributo alcuno limitandosi a presentare le proprie conclusioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso, in Roma il 15 giugno 2