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Ordinanza — n. 28140/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for inadmissible factual complaints and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28140/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Strano Antonino inadmissible regarding his challenge to the aggravated theft conviction. The appellant argued for a review of the evidence assessment, denial of generic mitigating circumstances, and the sentence length. The court rejected these claims because factual complaints are barred in cassation, generic mitigation requires specific judicial reasoning which was present, and sentencing falls within the trial court's discretion.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.; Appeals based on mere factual dissatisfaction are inadmissible; generic mitigating circumstances require specific judicial reference; sentencing quantification remains within the trial court's discretionary power.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal aggravated theft generic mitigation sentencing discretion factual complaints Cassazione penal code bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANO ANTONINO nato a CATANIA il 07/03/1971 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA reA Sul ricorso proposto da Strano avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 4 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di furto aggravato ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (si legano le argomentazioni spese dalla Corte territoriale da pagina 5); Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie;

Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 g