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Ordinanza — n. 28139/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for theft and ATM misuse as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28139/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Daniela Hudorovic inadmissible regarding her conviction for aggravated theft and unauthorized use of a bank card. The court rejected the complaint about factual motivation, ruling that such grievances are not admissible in a legality review, and dismissed the claim for generic mitigating circumstances as unfounded due to the lower court's sufficient reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or insufficient reasoning are inadmissible in legality proceedings if the lower court provided a congruent reference to decisive elements.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility factual grievances legality generic mitigating circumstances Cassazione ordinanza violation of law appeal carenza di credibilità oggettiva menomazione della capacità visiva identificazione credibile

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC DANIELA nato a CONEGLIANO il 15/12/1996 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Daniela Hudorovic avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 2 marzo 2021 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per i reati a lei ascritti, di furto aggravato e di utilizzo di carta bancomat; Visti gli atti e la sentenza impugnata;

Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla prova della responsabilità della prevenuta; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (si leggano le argomentazioni spese al riguardo dalla Corte territoriale circa la sicura identificazione della prevenuta come autore dei fatti);

Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugn