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Ordinanza — n. 28135/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on sentencing as it falls within trial judge's discretionary power under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28135/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the sentencing violated the law or suffered from defective reasoning. The appellant argued for a different penalty measure, but the court found the quantification of the sentence falls within the discretionary power of the trial judge. Consequently, the court ruled that the lower court adhered to the principles of articles 132 and 133 of the Penal Code without deviation.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The quantification of the penalty is a matter of judicial discretion for the court of first instance, and appeals challenging the specific measure are inadmissible if the lower court did not deviate from established principles.

Parole chiave

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judicial discretion sentencing appeal inadmissibility Penal Code principles trial judge power defective reasoning claim riscossione di pene pecuniarie commisurazione della pena per rapina modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERI DONATO FABIO nato a BARI il 01/07/1980 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Donato Fabio Rugderi avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 4 marzo 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di evasione e di tentato furto aggravato ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla misura della pena;

Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugno 2022.