Italian Court dismisses appeal on false charges due to procedural defects and lack of prescription. The court ruled the appeal inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the admission of a witness and the application of general mitigating circumstances, while the court found the witness request procedurally defective as it was not formally requested. Furthermore, the court determined that the crime had not expired because recidivism extended the prescription period beyond the appeal date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 157, 161 c.p.: The appeal is inadmissible if the defense failed to formally request a witness, rendering the evidence merely exploratory, and if the crime's prescription period remains unexpired due to recidivism.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACIFICO SALVATORE GIOVANNI nato a LEQUILE il 10/11/1966 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ) ORDINANZA Sul ricorso proposto da Salvatore Giovanni Pacifico avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 14 dicembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di falso ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla mancata assunzione di una prova decisiva, il testimone che era in possesso dell'autovettura; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche; - all'intervenuta prescrizione del reato;
Ritenuto che il motivo di ricorso attinente alla mancata assunzione di una prova decisiva è inammissibile posto che l'escussione del testimone non era stata ritualmente richiesta dalla difesa con la propria lista dei testimoni da escutere (e che si tratta di prova meramente esplorativa, anche considerando che il teste sarebbe chiamato a rendere affermazioni contra se); Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice dei merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie;
Rilevato come il riconoscimento della recidiva incida sul calcolo del termine di prescrizione ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. (e come l'inammissibilità del ricorso impedisca di conteggiare il suo decorso in epoca successiva all'impugnata sentenza) così che lo stesso (pari ad anni 9) non si era esaurito prima della pronuncia della Corte territoriale; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 1