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Ordinanza — n. 28131/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28131/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28131/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL IBRA nato il 20/09/1975 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Ibra Fall avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 1 marzo 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 474 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (e la successiva memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al ritenuto possesso della merce ai fini della sua vendita; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche;

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen; Ordinanza — n. 28131/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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azione di convalida del sequestro sequestro di mezzi di prova assunzione di prove a titolo cautelare distrazione di valori patrimoniali verosimiglianza della persecuzione ricettazione

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL IBRA nato il 20/09/1975 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Ibra Fall avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 1 marzo 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 474 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (e la successiva memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al ritenuto possesso della merce ai fini della sua vendita; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che il contesto in cui era avvenuto il sequestro deponeva per la destinazione alla vendita della merce detenuta; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché la Corte nel ridurre la pena aveva complessivamente tenuto conto della gravità del fatto così implicitamente negando la concessione delle attenuanti (anche considerando i precedenti penali del reo);

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giug